Circolare 034

Circolare 034 – Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024

È stata pubblicata dal MIM la Nota Ministeriale prot. 54257 del 18 settembre 20243 con la quale si fissa al 23 ottobre 2023 la scadenza entro cui devono essere presentate le istanze di collocamento in pensione a partire dal 1° settembre 2024.  La scadenza riguarda tutto il personale della scuola, ad esclusione dei dirigenti scolastici per i quali il contratto fissa in via permanente il termine del 28 febbraio 2024.

TEMPISTICA

  • 23 ottobre 2023: termine di presentazione delle domande per il personale docente, educativo, ATA. Entro la medesima data, gli interessati hanno la facoltà di revocare le istanze.
  • 22 aprile 2024: termine per l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’Inps.
  • 12 gennaio 2024: termine ultimo entro il quale gli Ambiti territoriali/Istituzioni scolastiche dovranno sistemare le posizioni dei pensionandi, compresi i provvedimenti “ante subentro” e i dati utili a consentire all’Inps di procedere alla certificazione del diritto.

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E REQUISITI

Domanda di pensione: deve essere presentata on line, accedendo al sito dell’Inps, previa autenticazione attraverso SPID/CIE/CNS, o tramite il Contact Center integrato (n. 803164) o attraverso l’assistenza gratuita di un Patronato (es. INCA CGIL, INAS CISL).

Domanda di cessazione: deve essere formulata avvalendosi dell’apposita funzione su istanze online Polis. La richiesta anche essere formulata avvalendosi di quattro istanze che saranno attive contemporaneamente sul portale on line:

  • cessazioni “ordinarie” (anzianità contributiva, opzione donna, dimissioni senza diritto a pensione, personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti);
  • quota 100 (requisiti minimi al 31/12/2021)
  • quota 102 (requisiti minimi al 31/12/2022)
  • quota 103 (requisiti minimi al 31/12/2023)

Qualora fossero presentate sia l’istanza “ordinaria” che quella 100/102/103, queste ultime due verranno considerate in subordine alla prima.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Domanda di trattenimento in servizio: deve essere presentata, all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

Tale richiesta è consentita al personale della scuola impegnato in progetti internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, fino a un massimo di tre anni o a coloro che avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2024, senza aver maturato 20 anni di anzianità contributiva, si trovino nelle condizioni di poter raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione entro il compimento di 71 anni.

Collocamento a riposo obbligatorio: interviene in caso di compimento, entro il 31 agosto 2024, dell’anzianità contributiva massima (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e di 65 anni di età anagrafica.
Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2023 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.

Personale in servizio all’estero: inoltra l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il personale in possesso dei requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) che non abbia ancora compiuto il 65° anno di età può chiedere, sempre entro il 23 ottobre, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. Gli interessati sono tenuti ad esprimere l’opzione per la cessazione ovvero per la permanenza a tempo pieno, qualora venissero accertate circostanze ostative all’accoglimento della domanda di part time.

Anticipo TFS/TFR. È possibile per i dipendenti pubblici cessati dal servizio richiedere l’anticipazione ordinaria del TFS/TFR senza doverne attendere l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente. L’anticipazione può essere richiesta alle banche o agli intermediari finanziari fino a 45 mila euro secondo gli accordi stipulati o direttamente all’INPS con tasso di interesse agevolato pari all’1% e per l’intero ammontare del TFS/TFR maturato o per una parte dello stesso.


Si allegano alla presente:
Decreto ministeriale 15/09/2023
Nota cessazioni personale scolastico 18/09/2023
Tabella riepilogativa dei requisiti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lara Vinciguerra

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