Circolare 007

Circolare 007 – Autorizzazione a svolgere ulteriore prestazione di lavoro per l’a.s. 2024-2025

Autorizzazione a svolgere ulteriore prestazione di lavoro per l’a.s. 2024-2025

Si ricorda che il dipendente pubblico è obbligato a prestare esclusivamente il proprio lavoro nei confronti dell’Amministrazione da cui dipende, salvo alcuni casi particolari, come per il personale in part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% rispetto all’orario intero.

Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, previa autorizzazione richiesta al Dirigente, incarichi di tipo diverso. Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un’altra attività sono:

  • la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico (autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con la funzione docente);
  • il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
  • la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.

Il principio generale che governa l’intera materia è quello secondo cui la prestazione lavorativa in favore del datore di lavoro pubblico assume il connotato dell’esclusività (art.98 Cost.), finalizzato ad assicurare il buon andamento dell’amministrazione tramite la salvaguardia delle energie del lavoratore e della sua indipendenza (art.97 Cost.). Nello specifico, per il riferimento al regime delle incompatibilità si rimanda all’art. 508 del D.lgs. 297/94 e all’art. 53 del D.lgs. 165/01 così com’è stato novellato dalla Legge 190/2012.

Si riassumono di seguito i casi di incompatibilità e le attività liberalizzate.

Incompatibilità assoluta

Il personale docente a tempo sia pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% non può:

  • esercitare attività commerciale, industriale e professionale
  • assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati
  • accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative)
  • tenere lezioni private ad alunni dell’istituzione scolastica in cui si presta servizio
  • svolgere attività in favore di un’altra amministrazione pubblica.

L’incompatibilità assoluta, inoltre, si realizza ogni qualvolta l’ulteriore attività esercitata si ponga in conflitto di interessi con l’attività ordinaria, ossia con l’insegnamento (intendendo con ciò anche tutte le altre attività ad esso riferite). La verifica dell’eventuale conflitto di interessi spetta al dirigente scolastico nell’ambito della procedura autorizzatoria.

 Incompatibilità relativa

Non sono soggette ad incompatibilità:

  • le libere professioni (così come lo svolgimento dell’attività forense, a determinate condizioni), purché non siano di pregiudizio alla funzione docente, siano pienamente compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio e siano svolte previa autorizzazione del dirigente scolastico;
  • per i soli docenti, le lezioni private svolte nei confronti di alunni appartenenti a Istituti diversi da quello di servizio (sempre previa autorizzazione del DS).

Sono esclusi dal regime delle incompatibilità, come anzidetto, i docenti in regime di part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%, fermo restando che gli interessati devono comunicare lo svolgimento dell’ulteriore attività (come da CCNL 2016/18), affinché il dirigente scolastico verifichi che la medesima non determini un conflitto di interessi.

 Attività liberalizzate

Alcune attività, infine, possono essere svolte senza autorizzazione del dirigente scolastico, in quanto liberalizzate. Si tratta di:

  • collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
  • utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali
  • partecipazione a convegni e seminari
  • incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate
  • incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo
  • incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita
  • attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Si invita, pertanto, il personale interessato a presentare la richiesta di cui all’oggetto inviandola all’indirizzo email fgic864003@istruzione.it entro il giorno 21 settembre p.v., utilizzando l’allegato alla presente circolare.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leonardo Pietro AUCELLO

Documenti

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