Si allega, alla presente circolare, la comunicazione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Regione Puglia, contenente indicazioni in merito alla riammissione degli/lle alunni/e nella comunità scolastica dopo un periodo di malattia. Si ricorda che lo stato di emergenza da Covid-19 è cessato il 31.03.2022 e con esso devono intendersi superate le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. In conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, trova piena applicazione quanto previsto dall’art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 recante “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”. Pertanto, per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica non sono richiesti certificati medici. Si precisa che il disposto normativo di cui innanzi non fa distinzione tra i livelli del sistema educativo e dell’istruzione e, pertanto, si applica a tutti gli istituti di ogni ordine e grado. L’obbligo di presentazione dei certificati medici per assenza scolastica di durata superiore ai cinque giorni è prevista esclusivamente qualora: Il certificato medico di riammissione scolastica dopo assenza per malattia infettiva è inutile, poiché la maggior parte delle malattie si trasmettono già dal periodo di incubazione. È importante, invece, che le famiglie informino la scuola su eventuali malattie infettive o parassitarie del/lla proprio/a figlio/a, per facilitare l’adozione dei provvedimenti opportuni con tempestività. Ogni informazione deve essere trattata nel massimo rispetto della riservatezza. Tutti i soggetti coinvolti, genitori – educatori – pediatri di famiglia – medico di medicina generale – servizi di igiene e sanità pubblica, devono collaborare per garantire il benessere del bambino e della comunità.
Circolare 047
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