Circolare 025

Circolare 025 – Permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità

In riferimento all’oggetto, si riportano le disposizioni per poter usufruire dei permessi. Familiare da assistere Persona in stato di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992 o grande invalido di guerra e equiparato, purché non ricoverata a tempo pieno in istituti specializzati, cioè “strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa”. Soggetti interessati Genitori anche adottivi o affidatari, coniuge, parente o affine entro il 2° grado di parentela. I permessi possono essere usufruiti da parenti ed affini di 3° grado solo nelle ipotesi in cui uno dei genitori o il coniuge abbia già compiuto 65 anni di età, ovvero sia deceduto o mancante, ovvero sia affetto da patologia invalidante. Si precisa, che l’art. 3, c. 1, lett. b), n. 2), del D. Lgs. n. 105/2022 ha riformulato il c. 3 dell’art. 33 della Legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Il novellato art. 33, c. 3, della Legge n. 104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Tale previsione normativa comporta, pertanto, che a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave (Circolare INPS 5.08.2022). Come richiedere Per la richiesta del beneficio bisogna compilare il modulo reperibile sul sito della scuola nella sezione modulistica. La documentazione sanitaria, qualora si tratti di prima istanza, deve essere allegata alla domanda. Coloro che hanno già presentato la documentazione nel passato e non devono segnalare novità sono esentati dal ripresentarla facendone riferimento nella richiesta. Si ricorda che I permessi di cui all’art. 33, c. 3 e 6 della L.104/92 e s.m.i. devono essere fruiti dal dipendente: Tali permessi possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili dal solo personale ATA. Si precisa, inoltre, che ai sensi della normativa vigente e dell’art. 25 del Contratto Integrativo d’Istituto, coloro che fruiranno dei permessi in parola sono tenuti a produrre una programmazione mensile da presentare entro il 30 del mese precedente, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto da assistere. In tal caso il lavoratore, previa istanza al dirigente scolastico di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata. Si porta a conoscenza del personale scolastico che, ai sensi dell’art. 20, c. 3, della L. 102/2009, la scrivente può, ove ne ravvisasse i presupposti, chiedere direttamente alla commissione ASL gli accertamenti del caso sulla sussistenza dei requisiti o meno delle condizioni di invalidità ed handicap della persona per la quale si chiede di usufruire dei benefici di cui alla legge 104/92.

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